Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP)

DEFINIZIONE: Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari successivamente denominato PGIP, individua e classifica le tipologie dei mezzi pubblicitari e ne disciplina la loro localizzazione sul territorio comunale. Le norme contenute nel PGIP trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria con messaggi di tipo istituzionale e/o commerciale, come definito dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" e D.P.R. 495/92 e s.m.i.

APPROVAZIONE: Il PGIP vigente è stato approvato con deliberazione Consiliare n° 80  del 30.12.2020.

AUTORITA' COMPETENTE: Tutti i mezzi pubblicitari sono subordinati prima dell’installazione all’ottenimento di un’ "Autorizzazione pubblicitaria" o nel caso espressamente specificato di "Nulla osta preventivo". L’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni è l’ente proprietario della strada.

E’ necessario verificare se sull’area interessata dall'installazione del mezzo pubblicitario, gravino vincoli paesaggistici (ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004), cosi come individuati nella Tavola vincoli paesaggistici allegata al PGIP. In tal caso, è necessario pertanto  presentare sullo Sportello Telematico Unificato della Valle Trompia, sia l'istanza Paesaggistica che l'istanza di installazione mezzi pubblicitari.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE: Il PGIP suddivide il Comune in 4 zone, in ognuna delle quali possono essere  installati solo determinati impianti:
ZONA A – centro storico
ZONA B – limitrofa al centro storico
ZONA C – che costituisce la maggiore parte del paese
ZONA D – aree a maggiore concentrazione industriale.

DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ: Con il termine “pubblicità” si definisce ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico e fisicamente effettuata a mezzo di strutture o manufatti collocati lungo o in vista delle strade, sia su suolo pubblico, sia privato, oppure sulla sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie, ad eccezione degli impianti per il servizio delle affissioni. I mezzi pubblicitari così definiti sono classificati in funzione della loro tipologia, come da art. 47 del D.P.R. 495/92 e s.m.i..

COSA BISOGNA FARE: Il soggetto interessato all’esposizione di mezzi pubblicitari, nel caso di mezzo pubblicitario soggetto ad Autorizzazione, deve presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione attraverso lo Sportello Telematico unificato della Valle Trompia  e come meglio specificato nel regolamento.

Nel caso di mezzo pubblicitario soggetto a Nulla osta è consentita la presentazione di una comunicazione in carta libera, all’ufficio comunale competente (Ufficio Tributi o Ufficio Polizia Locale) come meglio specificato nel PGIP.

TEMPI DI RILASCIO: Il rilascio dell’ Autorizzazione pubblicitaria dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza; salvo sia necessario ottenere autorizzazioni da parte di altri enti-uffici.
Il rilascio del nulla osta, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; salvo sia necessario ottenere autorizzazioni da parte di altri enti-uffici.

DURATA: Salvo diversa indicazione, l'Autorizzazione e Nulla osta all'installazione di impianti pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni.
 
RINNOVO: Qualora l’impianto ed il messaggio pubblicitario, e la loro posizione, non vengano modificati è necessario presentare un’istanza di rinnovo, 60 giorni prima della scadenza.

CAMBIO MESSAGGIO: Qualora il soggetto titolare dell'Autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio al Comune, il quale è tenuto a rilasciare l'Autorizzazione entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

VOLTURA: Qualora un soggetto intenda subentrare al titolare dell’Autorizzazione senza variare mezzo e messaggio pubblicitario, è necessario presentare la domanda di Voltura dell’Autorizzazione precedentemente rilasciata.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE:
- rispettare in ogni caso tutte le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente PGIP;
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405 c.1 del D.P.R. 495/92, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio o cessazione dell’attività.

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE (ART. 55. D.P.R. 495/92): Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titotare
dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, secondo le indicazioni del P.G.I.P.

VIGILANZA DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE E RIMOZIONE: Tutti i messaggi pubblicitari non in possesso di autorizzazione, con autorizzazione scaduta, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate o che non possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 del D.P.R. 495/92, o se non rispondenti al disposto dell'art. 23 c. 1 del D.Lgs. 285/92, devono essere rimossi entro dieci giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. Nel caso in cui l'installazione degli impianti costituisca pericolo, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione dell’impianto pubblicitario. Successivamente alla stessa, emette ingiunzione di pagamento nelle forme previste dalla legge. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall’art. 23 del codice della strada. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario.

 

Categoria del documento

Piani e Programmi

Allegati

Deliberazione del C.C. 80 del 30/12/2020

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PGIP - 31/12/2020

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Tavola Zonizzazione

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Tavola Vincoli Paesaggistici

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Allegato 2 PGIP - Distanze Minime

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