Proroga degli atti amministrativi

Proroga degli atti amministrativi

Durata prolungata per certificati, attestati e permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, compresi quelli inerenti inizio e ultimazione dei lavori. Essi saranno validi fino a 90 giorni dopo la cessazione dell'emergenza Covid.
Il termine finale, fino a oggi fissato rigidamente al 31 luglio 2020, è stato spostato con una scadenza adesso mobile dalla commissione affari costituzionali del senato, che ha approvato un emendamento in tal senso al decreto legge 125/2020, il dl emergenza Covid che è passato ora all'esame dell'aula.
L'emendamento regolarizza anche i documenti relativi agli ultimi mesi, stabilendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi.
Le previsioni non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva. Mentre i permessi di soggiorno e i titoli con scadenze ad essi collegati (articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del dl 18/2020, convertito in legge 27/2020, il cosiddetto Cura Italia) compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.
Altra novità riguarda i documenti di riconoscimento. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 30 aprile 2021 (la precedente data era il 31 agosto 2020).
La validità ai fini dell'espatrio resta tuttavia limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

 

Data: 01/12/2020 Ultima modifica: Mar, 01/12/2020 - 14:52