Trasporto dei minori su veicoli

Bambini in auto

 

Il Codice della Strada e la Normativa Europea attualmente in vigore, rendono obbligatori i dispositivi di ritenuta per i bambini in auto, dalla nascita fino al raggiungimento dei 36 kg. di peso (12-14 anni).

 

I bambini (intesi come minori che hanno una statura inferiore a m. 1,50 e peso inferiore a kg. 36) sono pertanto soggetti all’uso degli appositi dispositivi di ritenuta che variano in ragione del tipo di veicolo ed a seconda che lo stesso sia provvisto o meno delle cinture di sicurezza.

 

Codice della Strada

 

Art. 172 – Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

 

  1. il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.), N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t. ma non superiore a 12 t.), N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.) hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.

I bambini di statura inferiore a 1,50 m. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso,  di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti …

 

  1. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

 

  1. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a)      i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b)      i bambini di età superiore a tre anni  possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

 

  1. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

 

 

  1. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a)      …

b)      …

c)      …

d)      …

e)      le persone che risultino sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro della Comunità Europea, affetta da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. …

f)        le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza.

….

 

Quali seggiolini o adattatori

 

Il seggiolino o l'adattatore devono essere omologati. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di dispositivi costruiti secondo l'ultima normativa europea che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03.

Per fissare i dispositivi si utilizzano quasi sempre le cinture di sicurezza del veicolo ma è necessario rispettare tutte indicazioni riportate sul manuale di istruzioni. Secondo le nuove normative europee i dispositivi di ritenuta sono suddivisi in 5 gruppi:

 

Gruppo 0

Bambini di peso inferiore ai 10 kg

Vanno montati in senso contrario a quello di marcia o in avanti se il bambino pesa almeno 6 kg. In questo gruppo sono comprese anche le "navicelle", da fissare con le cinture dell'automobile.

 

Gruppo 0+

Bambini di peso inferiore ai 13 kg

Hanno le stesse caratteristiche di quelli appartenenti al gruppo precedente ma offrono una protezione maggiore alla testa ed alle gambe.

 

Gruppo 1

Bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg.

Sono montati nel senso di marcia e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo.

 

Gruppo 2

Bambini di peso compreso tra i 15 e i 25 kg.

Cuscini con braccioli omologati (si usano le cinture del veicolo con l'aggiunta di un dispositivo di aggancio che si fissa nel punto in cui la cintura incrocia la spalla).

 

Gruppo 3

Bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg.

Cuscini senza braccioli da utilizzare sul sedile del veicolo per aumentare, da seduto, la statura del bambino affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza.

 

 

Bambini sul ciclomotore

 

Dopo le ultime modifiche all’art. 170 del Codice della Strada, è stato introdotto, al comma 1-bis, il divieto di trasportare bambini di età inferiore ai cinque anni sia sui ciclomotori che sui motocicli.

Il divieto è previsto anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento del sedile della moto.


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Ultima modifica: Gio, 10/12/2015 - 08:15