Obblighi possessori di cani
La vigente normativa nazionale, regionale e comunale disciplina la conduzione dei cani sulle aree pubbliche allo scopo di prevenire pericoli (aggressioni, morsicature, incidenti stradali) e problemi igienico-sanitari (deiezioni sul suolo pubblico). Chi non ottempera agli obblighi imposti è soggetto a sanzioni amministrative, e nei casi più gravi, a denuncia penale, fatto salvo il risarcimento dei danni ingiustamente causati a terzi.
In particolare:
il vigente “Regolamento di polizia urbana”, all’art. 46, comma 3, stabilisce che i cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola. La museruola va sempre portata con sé nel caso in cui il proprietario debba entrare in luoghi aperti al pubblico. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo nelle aree pubbliche appositamente individuate. Prevedendo una sanzione da €. 25.00 a 150.00
una sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 150.00, per l’imbrattamento del suolo pubblico da deiezioni di animali domestici e/o per non portare con se, durante la conduzione di animali domestici su aree pubbliche, strumenti idonei alla raccolta di tali deiezioni.
Per ogni altra regola di condotta si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana.
Cosa fare
- non lasciare libero il proprio cane di vagare nelle strade, nei giardini e/o luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- i cani condotti nelle strade, nei giardini o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio;
- i cani di grossa taglia e/o appartenenti a razze individuate come particolarmente aggressive o pericolose (es.: da difesa personale) oltre ad essere tenuti al guinzaglio da persone in grado di trattenerli efficacemente, devono portare la museruola;
N.B. Per il disturbo causato dal latrato o dall’abbaiare dei cani, sia di giorno che di notte, non esiste una norma specifica che sanzioni il proprietario del cane e non sono previsti specifici poteri in capo al Sindaco tali da poter ordinare il suo allontanamento dall’abitato o l’adozione di particolari misure; tuttavia, se vengono disturbate una pluralità di persone, è possibile rivolgersi alla Polizia Giudiziaria o al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
Ogni informazione può essere richiesta al Comando di Polizia Locale o alla Stazione Carabinieri.