Obblighi possessori di cani
Descrizione
La vigente normativa nazionale, regionale e comunale disciplina la conduzione dei cani sulle aree pubbliche allo scopo di prevenire pericoli (aggressioni, morsicature, incidenti stradali) e problemi igienico-sanitari (deiezioni sul suolo pubblico). Chi non ottempera agli obblighi imposti è soggetto a sanzioni amministrative, e nei casi più gravi, a denuncia penale, fatto salvo il risarcimento dei danni ingiustamente causati a terzi.
In particolare:
· l’Ordinanza del Sindaco n. 25/2000 stabilisce una sanzione pecuniaria fino a €. 77,00 per la violazione degli obblighi sotto riportati;
il vigente “Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani”, all’art. 49, comma 2, stabilisce una sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 103.00, per l’imbrattamento del suolo pubblico da deiezioni di animali domestici e, da €. 25,00 a €. 52,00, per non portare con se, durante la conduzione di animali domestici su aree pubbliche, strumenti (palette, sacchetti e simili) idonei alla raccolta di tali deiezioni.
Cosa fare
- non lasciare libero il proprio cane di vagare nelle strade, nei giardini e/o luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- i cani condotti nelle strade, nei giardini o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio;
- i cani di grossa taglia e/o appartenenti a razze individuate come particolarmente aggressive o pericolose (es.: da difesa personale) oltre ad essere tenuti al guinzaglio da persone in grado di trattenerli efficacemente, devono portare la museruola;
i possessori di cani sono obbligati ad evitare che gli animali insudicino i luoghi pubblici, le strade, i giardini pubblici; nel caso devono provvedere a raccogliere gli escrementi con apposita paletta e sacchetti di plastica, gettandoli nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani (non nei cestini porta-rifiuti posti nei luoghi/giardini pubblici).
N.B. Per il disturbo causato dal latrato o dall’abbaiare dei cani, sia di giorno che di notte, non esiste una norma specifica che sanzioni il proprietario del cane e non sono previsti specifici poteri in capo al Sindaco tali da poter ordinare il suo allontanamento dall’abitato o l’adozione di particolari misure; tuttavia, se vengono disturbate una pluralità di persone, è possibile rivolgersi alla Polizia Giudiziaria o al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
Descrizione
I cani, considerati “fedeli amici dell’uomo”, e tutti gli altri animali sono esseri viventi che “sentono” ed in quanto tali sono tutelati contro gli eventuali abusi dell’uomo nei loro confronti da una specifica normativa penale (L. 189/2004).
Cosa non fare
- abbandonare gli animali;
- uccidere gli animali senza necessità e con crudeltà;
- cagionare una lesione ad un animale o sottoporlo a sevizie, a comportamenti, fatiche e lavori insopportabili per le sue caratteristiche;
- somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero sottoporli a trattamenti che procurano loro un danno alla salute;
- organizzare spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali;
- promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l’integrità fisica oppure allevarli o addestrali a tel fine.
Ogni informazione può essere richiesta al Comando di Polizia Locale o alla Stazione Carabinieri.