Gratuito Patrocinio

E` il diritto garantito dalla Costituzione, che la legge riconosce, ad una persona non abbiente, di essere difesa da un avvocato o assistita da un consulente tecnico di fiducia gratuitamente. Oltre alla gratuità, il cittadino non paga le spese processuali, comprese quelle per consulenza tecnica.

Esistono precise esclusioni dal gratuito patrocinio, che comunque, in generale, può essere richiesto per:

-procedimento davanti a qualsiasi giurisdizione (civile, penale, militare, amministrativa e tributaria), con esclusione dei procedimenti per contravvenzioni, se non connesse a delitti, e dei reati per evasione di imposte sui redditi o sull`IVA; richiedibile anche per istanze di separazione;

-processo penale (anche militare), comprese le azioni civili connesse, e in particolare per cause di lavoro, cause di risarcimento del danno per responsabilità civile dei magistrati, per l`impugnazione del decreto di espulsione degli stranieri;

-casi eccezionali per evento bellico o per calamità naturale, quando si deve fare domanda di dichiarazione di morte presunta di persone di famiglia.

 

CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO

Persone non abbienti, cioè con un reddito annuo inferiore a Euro 10.628,16 =, che siano:

-cittadini italiani,

-stranieri o apolidi residenti in Italia

-stranieri, anche se non residenti in Itali, sottoposti a procedimento di espulsione amministrativa;

-anche si tratta di minorenni, detenuti, internati, arrestati, custoditi in luoghi di cura.

 

PERCHE` SI CHIAMA "GRATUITO PATROCINIO"

Perchè l`avvocato deve prestare la propria opera gratuitamente, salvo che si tratti di patrocinio a spese dello Stato, nel qual caso l`avvocato riceve il pagamento delle prestazioni professionali. 

 

DOVE TROVO UN AVVOCATO 

Link utili: Ordine degli Avvocati di Brescia

 
Ultima modifica: Gio, 23/06/2022 - 09:55