Misure organizzative per i pagamenti
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 259 DEL 29/12/2009
Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009.
1)-Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009, il soggetto legittimato all'adozione degli impegni di spesa deve eseguire la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, attestando, nel relativo atto, l'avvenuta esecuzione di tale adempimento.
2) Allo scopo di rispettare i termini di pagamento, si da atto che la distribuzione delle fatture ai vari servizi, una volta protocollate, avvenga da parte dell'ufficio economato/provveditorato nel termine ordinario di 3 giorni dalla ricezione da parte dello stesso ufficio.
3)- Tutti gli uffici ed i servizi comunali, al momento del ricevimento delle fatture o del documento di pagamento, devono prestare particolare attenzione alle scadenze in esse riportate e comunque ai termini di pagamento pattuiti, provvedendo:
- A richiedere immediatamente, qualora necessario, il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità e con esito regolare;
- ad effettuare un approfondito controllo delle stesse entro 10 giorni dal ricevimento, verificando la regolarità della fornitura o del servizio e/o la conformità della prestazione effettuata, accertando la corretta applicazione dei prezzi convenuti e la regolarità dei computi, nonché l'osservanza delle disposizioni fiscali;
- a liquidare le fatture subito dopo aver acquisito il DURC ed effettuato il controllo di cui al punto precedente.
Qualora in fattura risultassero errori, incongruenze, inesattezze o comunque non vi fosse rispondenza parziale o totale con quanto ordinato o pattuito, o in ogni caso vi fossero contestazioni da inoltrare al fornitore, l'ufficio che ha dato corso all'ordine dovrà necessariamente segnalare per iscritto al fornitore, e per conoscenza all'ufficio mandati, tale situazione, comunicando che viene sospeso il pagamento fino al momento della risoluzione della problematica;