Cessioni ai fini solidaristici

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti e  possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione (superalcolici esclusi);

- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l’esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione

L’ente organizzatore presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, la “comunicazione di attività di cessione ai fini solidaristici”.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e provvede ad emettere:

-    provvedimento di concessione;

-    diniego motivato della concessione, qualora l’iniziativa non sia conforme, previa comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell’inizio dell’attività.

 

Allegati

comunicazione di attività di cessione ai fini solidaristici

Note: comunicazione di attività di cessione ai fini solidaristici

Ultima modifica: Mar, 06/02/2024 - 10:14