Cessioni ai fini solidaristici
Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti e possono riguardare:
- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione (superalcolici esclusi);
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l’esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione
L’ente organizzatore presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, la “comunicazione di attività di cessione ai fini solidaristici”.
Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e provvede ad emettere:
- provvedimento di concessione;
- diniego motivato della concessione, qualora l’iniziativa non sia conforme, previa comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell’inizio dell’attività.
Allegati
comunicazione di attività di cessione ai fini solidaristici
Note: comunicazione di attività di cessione ai fini solidaristici